IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926,  n.  2170,  modificato  con  regio
decreto  13  ottobre  1927,  n.  2227,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 luglio 1987
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1987, n. 291) con il
quale  e'  stata istituita la scuola di specializzazione in chimica e
tecnologie alimentari;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale in data 11
aprile 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 25 luglio 1987, citato
nelle premesse, e' cosi' modificato:
  Art.  347.  -  Il  primo  comma  viene  soppresso  e sostituito dal
seguente:
  "Sono  ammessi  al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, chimica
e  tecnologia  farmaceutiche,  farmacia,  scienze biologiche, scienze
delle   preparazioni   alimentari,    scienze    agrarie,    medicina
veterinaria".
  Il secondo comma viene cassato.
  Art. 349. - Il secondo comma viene cassato.
  Vengono inseriti i seguenti terzo e quarto comma:
  "Alla fine di ciascun anno lo specializzando deve superare un esame
'teorico-pratico' sulle attivita'  di  formazione  svolte  nell'anno,
valutato  da  una commissione appositamente nominata e presieduta dal
direttore della scuola e costituita da  docenti  della  scuola  delle
discipline  interessate  dal  programma  di formazione dei candidati.
Coloro che  non  superano  l'esame  non  possono  essere  ammessi  al
successivo  anno  di  corso  e debbono ripetere l'anno. E' ammessa la
ripetizione dell'anno per una sola volta".
  "Il  corso  di specializzazione si conclude con un esame di diploma
che consiste nella discussione  di  una  dissertazione  scritta,  che
dimostri   la  preparazione  scientifica  e  le  capacita'  operative
collegate alla specifica professionalita'".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bologna, 25 luglio 1990
                                           Il rettore: ROVERSI MONACO