IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1987, n. 291) con il quale e' stata istituita la scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 11 aprile 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1987, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: Art. 347. - Il primo comma viene soppresso e sostituito dal seguente: "Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze agrarie, medicina veterinaria". Il secondo comma viene cassato. Art. 349. - Il secondo comma viene cassato. Vengono inseriti i seguenti terzo e quarto comma: "Alla fine di ciascun anno lo specializzando deve superare un esame 'teorico-pratico' sulle attivita' di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola e costituita da docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno. E' ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta". "Il corso di specializzazione si conclude con un esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative collegate alla specifica professionalita'". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 25 luglio 1990 Il rettore: ROVERSI MONACO